Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO” - in breve “A.I.A.S.O.

Art. 2 Sede
L’associazione ha sede in 37138 Verona, Via G. Zorzi ,7.

Art. 3- OGGETTO

L’Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro, si propone di:
- promuovere e valorizzare, anche attraverso l’aggiornamento, la figura di Assistente di Studio Odontoiatrico: ASO quale operatore di interesse sanitario;
- promuove l’aggiornamento professionale degli associati e non, in tutte le discipline e materie necessarie ed utili per lo svolgimento delle mansione degli ASO, organizzando a tal fine corsi, seminari, convegni, conferenze ed ogni altra attività’ di studio, di ricerca e documentazione, servendosi per le circostanze di qualsiasi mezzo audio-visivo che consenta l’effettuazione di incontri e dibattiti  tra persone presenti in luoghi diversi, di pubblicazioni, stampe e quant’altro ritenuto utile nella realizzazione dei programmi di aggiornamento;
- promuovere lo studio di tecniche applicative e la conoscenza di procedure dei lavori svolti dagli associati e non, purché siano su basi scientifiche;
- coordina le risorse professionali a disposizione all’interno dell’Associazione con l’aiuto di figure esterne qualificate (docenti universitari, odontoiatri, igienisti, liberi professionisti e volontari);
- predispone e diffonde studi ed elaborazioni di informazioni, di esempi e di esperienze pratiche adoperandosi così al miglioramento della professione dell’ASO a tutti i livelli con collaborazione tecnica, scientifica e culturale di differenti professionisti, delle istituzioni pubbliche e private che operano nell’odontoiatria;
- accoglie gli ASO degli Studi Odontoiatrici privati nazionali, che condividono finalità e scopi professionali medesimi;
- partecipa alle trattative istituzionali sugli Accordi che interessano gli ASO;                                                  
- assumere la rappresentanza degli ASO a tutti gli effetti con le autorità competenti per rapporti ed interessi per la categoria:
- qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi indicati nello statuto dell’Associazione viene valutata dal Consiglio Direttivo per intraprendere iniziative in merito.

Art. 4- DURATA
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Art. 5- PATRIMONIO

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative e da eventuali quote straordinarie facoltative, dal ricavato dell’organizzazione di corsi e manifestazioni anche congressuali, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ed altre erogazioni di qualsiasi genere.
I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Le quote degli associati possono essere differenziate.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6- ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

               
Art. 7- ASSOCIATI
Sono soci effettivi dell’Associazione : a) i soci fondatori
                                                      b) i soci ordinari
                                                      c) i soci onorari senza diritto di voto

Sono Soci Fondatori: gli intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione
Sono Soci Ordinari: per l’ammissione all’Associazione l’aspirante socio ordinario presenta domanda alla sede. La domanda, contenente l’espressa accettazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione e l’impegno al versamento della quota di iscrizione annuale.

Sono Soci onorari: tra i soci onorari possono essere accolti i medici, i dentisti, gli odontoiatri e tutti coloro che, per particolari benemerenze, siano degni di riconoscimento da parte dell’Associazione.

I Soci fondatori e ordinari che abbiano compiuto la maggiore età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle pubblicazioni e dei testi ivi esistenti, di partecipare a convegni, seminari e di ottenere le agevolazioni promosse dall’Associazione.

In qualsiasi momento all’associato è consentito recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta; qualunque sia il motivo per cui viene meno la qualità di associato, non può essere preteso il rimborso delle quote versate o l’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso.

I soci perdono la qualità di associato per decesso, dimissioni, morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea dei soci può deliberare, con provvedimento motivato, sull’esclusione degli associati in caso di gravi motivi.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura, tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea pena l’esclusione che verrà deliberata dall’Assemblea; le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 8-ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei Soci.
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
-il Vice Presidente
-il Segretario
-il Tesoriere
-il Collegio dei Revisore dei Conti (nei casi previsti dalla legge).

Art. 9 – CARICHE
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei Soci,
essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, lo stesso viene sostituito con il primo dei non eletti, la sostituzione viene convalidata dalla prima Assemblea annuale.

Tutte le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.

Art. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei Suoi membri e comunque, almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e il rendiconto finanziario, e determinare l’ammontare della quota associativa.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio-videoconferenza o in solo audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di disparità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal più anziano di età dei presenti e/o dal Vice Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere assente ingiustificatamente per cinque volte, anche non consecutive, nell’arco dell’esercizio sociale, decade automaticamente dalla carica.

Art. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’esecuzione delle delibere assembleari relativi all’attuazione degli scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo delibera:
- sugli investimenti patrimoniali, sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con altri Enti in base alle direttive dell’Assemblea;
- sull’importo delle quote annue di associazione;
- sull’ammissione degli associati;
- sui progetti di bilancio, preventivo rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea;
- sulle prestazioni di servizio ai Soci ed a terzi e le relative norme e modalita di effettuazione;
- sugli argomenti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea;
- predispone il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea.
Il Presidente e il Tesoriere sono autorizzati a compiere sui conti correnti bancari intestati all’Associazione tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale giudiziale dell’Associazione;
- assicura il buon funzionamento dell’Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- controlla l’attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti di    urgenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
- convoca l’Assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o al meno tre consiglieri;
- presenta il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all’Assemblea per l’approvazione, previa relazione del Consiglio.
Il Vicepresidente:
- sostituisce temporaneamente il Presidente ed esercita le funzioni allo stesso attribuite in caso di suo impedimento.
Il Segretario:
- organizza le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea;
- è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività
  amministrative ed economiche dell’Associazione;
- compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbali dell’Assemblea e del              
   Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere:
- provvede alla gestione della cassa e dei relativi movimenti contabili, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
      
Art. 12 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è formato da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo cura i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e delle figure esterne individuate dal Direttivo a supporto dell’attività associativa.

Art. 13 -ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dagli associati. Hanno diritto di voto solo gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 maggio per l’approvazione del rendiconto economico preventivo, consuntivo e finanziario.

Nei quindici giorni che precedono l’Assemblea per l’approvazione dei bilanci gli stessi devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

Le convocazioni dell’Assemblea saranno fatte con avviso, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza spedito per raccomandata o anche in via telematica, o mediante consegna a mano ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Allo scopo di rendere possibile l’avviso in via telematica, i Soci dovranno eleggere domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo e-mail indicato nel libro Soci, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione:

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale;

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
 In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea stabilisce le direttive per l’attuazione degli scopi statutari e approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.


Art. 15 – DIRITTI D’INTERVENTO
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea, o delegare altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci comunque ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.


Art. 16 – IL VERBALE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


Art. 17 -QUORUM
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C..

L’Assemblea deve essere convocata in sede straordinaria per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione; le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate con le maggioranze qualificate previste dal C.C., ossia con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Dato l’elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall’Associazione, le modalità d’espressione del voto dei Soci, per voto dei presenti o anche per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18 – COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può istituire, con propria deliberazione, apposite commissioni scientifiche, di lavoro, di esperti, consultive e/o propositive, per lo studio e la trattazione di particolari problematiche che interessano il ruolo dell’ASO in genere.

Possono far parte delle commissioni sia membri dell’Associazione che esperti esterni purché noti per la particolare conoscenza di specifiche discipline.
Il Consiglio Direttivo determinerà il numero dei componenti in relazione al lavoro da svolgere e designerà il Consigliere delegato che presiederà la Commissione.
Le commissioni agiscono in base ad uno specifico mandato del Consiglio Direttivo e, conseguentemente, decadono con la decadenza del Consiglio che le ha istituite.

Art. 19 – AUDITORI
Sono auditori nell’Associazione coloro i quali, pur non disponendo ancora dei titoli e/o delle esperienze pratiche richieste per l’ammissione, desiderano confrontarsi con gli altri associati anche al fine di completare la propria formazione necessaria per acquisire la qualifica di Socio.
Gli auditori non pagano alcuna quota annuale e non hanno i diritti dei Soci, ma possono partecipare alla vita dell’Associazione senza oneri per la l’Associazione stessa.
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire ad ogni evento il numero massimo di posti da destinare agli auditori.


Art. 20 – DIPENDENZE TERRITORIALI
Il Consiglio Direttivo può individuare dipendenze territoriali che avranno le seguenti finalità:
- divulgare a livello locale notizie riguardanti gli scopi, gli obbiettivi e le iniziative promosse dall’Associazione;
-  raccogliere le richieste di iscrizione dei nuovi Soci trasmettendole alla sede dell’Associazione;
- collaborare con il Consiglio Direttivo per l’organizzazione dei corsi e/o manifestazioni da svolgersi nell’ambito territoriale della dipendenza;
- collaborare nei contatti con le istituzioni Pubbliche e private, riferendo sempre al Consiglio Direttivo.


Art. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci o anche tra soggetti non associati.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sotto il profilo amministrativo su corretto uso dei fondi, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione di controllo, singolarmente o collegialmente.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri
1. Il sistema di garanzia statutario di AIASO è assicurato dal Collegio dei Probiviri. Le funzioni del Collegio si riferiscono esclusivamente alle controversie tra i Soci e l’Associazione o i suoi Organi e tra gli Organi dell'Associazione e mirano in primo luogo a favorire la conciliazione delle parti.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e viene eletto dall'Assemblea.
Possono essere eletti Probiviri i membri dell'Associazione che abbiano almeno tre anni di iscrizione all'Associazione e soggetti non soci che abbiamo comprovate qualifiche in materia.
La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altra Associazione, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.
Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Giudica quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità di proceduta, in conformità alla disciplina in tema di arbitrato irrituale e il lodo sarà inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri adotta gli atti di propria competenza a maggioranza dei propri componenti.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione avviene a seguito di deliberazione dell’Assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine al patrimonio che dovrà essere devoluto ad associazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 24- DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.